Il Decreto 22 novembre 2002 del Ministero dell'Interno permette il parcheggio al primo piano interrato delle autorimesse agli autoveicoli a GPL con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al Regolamento ECE/ONU 67/01.
Qui si parla dell'impianto GPL. Chi ha trasformato a Gpl o acquistato il proprio mezzo a partire dal 1° gennaio 2001, ha montato obbligatoriamente un impianto di questo tipo.
Riguardo al garage, qui ho trovato la risposta alla tua domanca:
antincendio.it
Come noto, le attività sotto la soglia dei controlli non devono essere oggetto di domanda ai Vigili del Fuoco. A questo riguardo, con la lettera n. P368 del 10 aprile 2003 (Parcamento dei veicoli a GPL nei garage interrati - Condizioni di sicurezza delle autorimesse. - Quesito) il Ministero ha precisato che le autorimesse fino a 9 posti auto, realizzate in data successiva all’emanazione del D.M. 1° febbraio 1986, devono essere realizzate e gestite in conformità alle disposizioni contenute nell’allegato tecnico al citato decreto (ad eccezione del punto 3 che si riferisce ad autorimesse con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli), sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività che, nel caso di edifici destinati a civile abitazioni, si identifica, generalmente, nella figura dell’Amministratore del condominio.
L’attestazione di tale rispondenza potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Amministratore, non essendo le autorimesse fino a 9 posti auto soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.
ed il decreto di riferimento è:
DM1Febbraio1986.pdf
a pag 15-16 puoi leggere:
DECRETO 22 novembre 2002 - Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n
283 del 3 dicembre 2002)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto la bla bla bla...
decreta:
Art. 1 - Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema
di sicurezza dell'impianto
1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza
conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse,
anche se organizzate su più piani interrati.
2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al decreto ministeriale 1°
febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).
Art. 2 - Condizioni di sicurezza delle autorimesse
1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Nel caso di autorimesse
soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni
al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 2002
Il Ministro: PISANU
penso che questo risponda alle tue domande :)
[Modificato da lucas3003 01/03/2010 13:07]
--------------------------------------------------
Lucas3003 Kia Cee'd Sporty Wagon 1.4 Bi-Fuel Machine Silver - giugno 2009
--------------------------------------------------