la banca d'italia ci deve 87 euro a testa

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antobrun
00sabato 1 ottobre 2005 21:33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE, Avv. _____________, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 8.07.2005, promossa da ________________, rappresentato e difeso dagli avv. A. Tanza e A. Pampini (attore) contro BANCA CENTRALE EUROPEA - BANCA CENTRALE D'ITALIA s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv. M. Perassi, M. Mancini, A. Frisullo (convenuta)

*******************

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 12.10.2004, l?attore conveniva in giudizio " la Banca centrale europea, e, per essa, la locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia s.p.a." chiedendo di accertare incidenter tantum e dichiarare che la propriet? della moneta ? della collettivit? nazionale europea, mentre la Banca Centrale ha unicamente il compito di provvedere alla stampa. In conseguenza di ci?, dichiarare che l'intera Massa Monetaria in circolazione ? di propriet? dei componenti dell'Unione Europea, e che, per l'effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico. In conseguenza di ci? condannare l'Istituto di emissione al pagamento della somma, forfettariamente indicata, di ?. 1.100,00 con espressa rinuncia al sovrappi?. Condannare altres? il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa.

La Banca d'Italia, si costituiva in giudizio all'udienza del 26 novembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte siccome improponibili ed inammissibili e comunque infondate, nonch? spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In particolare la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l?assoluta carenza di azione, di interesse di agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice e l'infondatezza nel merito delle richieste avversarie.
All'udienza del 17 dicembre 2004, veniva respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Banca d'Italia ed ammessa la C.T .U. richiesta dall'attore.
All'udienza dell's luglio 2005 le parti presentavano le proprie controdeduzioni tecniche alla CTU, precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Si premette che la causa, dato il suo valore sino ad ? 1.100,00, viene decisa ex art.113, 2? comma c.p.c. secondo equit? ed in osservanza delle norme e dei principi informatori delta materia.
La domanda ? fondata, pertanto va accolta per quanto di ragione.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta e infondata anche alla luce delle conclusioni del CTU dott. ______________ il quale individua nella Banca d'Italia il soggetto che trae gli utili dal reddito di signoraggio,come risulta dal bilancio della stessa Banca. Peraltro l'atto introduttivo risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca centrale europea e, per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia S.p.A.

La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ex art.96 c.p.c. non pu?, certamente essere accolta, oltre che per la fondatezza della domanda attrice che pertanto escluderebbe l'accoglimento del punto relativo alla condanna per temerariet?, anche per la pacifica circostanza che la formulata domanda ex art. 96 c.p.c. non pu? essere che equiparata all'accessoriet? delle spese processuali che giammai possono essere tenute in conto nella determinazione del valore della causa anche per la impossibile unilaterale determinazione da parse del richiedente.
L'elaborato peritale ha anche chiarito l'esistenza dell'interesse ad agire e la legittimazione attiva dell?attore, avendone determinato l?esatto diritto al risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio. Al C.T.U. veniva formulato il quesito di accertare di chi fosse la propriet? della moneta ed, in particolare se questa fosse della collettivit? nazionale o di altro ente, accertando il danno medio derivante dal cosiddetto debito di signoraggio.
Questo giudizio si fonda, dunque, sulla C.T.U. che risulta essere ben motivata e scevra di alcun vizio e/o difetto logico a/o di motivazione. La relazione tecnica descrive, in breve la storia della Banca d'Italia, gli aspetti istituzionali, le funzioni, i criteri operativi ed i fini istituzionali.
Questi fini di natura pubblica la Banca d'Italia assolve in piena autonomia e indipendenza, ritraendone gli utili e i frutti, che divide tra i "partecipanti" come una societ? per azioni.

Lo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea definisce reddito monetario (art.32) il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio funzioni di politica monetaria del Sebc. Lo Statuto fissa anche le regole per la determinazione del reddito monetario e per la sua distribuzione tra le banche centrali dei paesi partecipanti all'euro. Prima di esaminarle, il perito ha ritenuto opportuno chiarire il concetto di reddito monetario.
Quando la circolazione era costituita soprattutto da monete in metalli preziosi (ore e argento), ogni cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d'oro e argento che egli portava alla zecca. Il sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore, dato dalla quantit? a dalla purezza del metallo in essa contenuto. In cambio di questa garanzia, tuttavia, tratteneva per s? una certa quantit? di metallo: l'esercizio di questo potere sovrano venne chiamato signoraggio. Introdotta la circolazione della moneta cartacea, slegata dall'oro (soppressione delle c.d. riserve auree), sono mutate le modalit? di formazione del signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di un introito dello State connesso con l'emissione di moneta.
Il CTU ha determinato il reddito monetario, come la differenza tra gli interessi percepiti sulle attivit? e il costo, modesto, di produzione delle banconote, chiarendo che costituisce il moderno reddito di signoraggio, o reddito monetario, proprio lo scarto tra il primo ed il secondo importo. La domanda dell'attore ? altres? fondata sulla violazione del disposto dell'art. 3, 3? comma dello statuto della Banca d'Italia, infatti prevede che le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio Superiore, solamente da uno all'altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni case dovr? essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di societ? la cui maggioranza delle azioni con diritto di veto sia posseduta da enti pubblici.

Risulta, invece, che solo il 5% e posseduto dall'INPS (Ente Pubblico ), il restante 95% appartiene a privati, Gruppo Intesa, Gruppo San Paolo IMI, Gruppo Assicurazioni Generali, BNL, ecc..
Il C.T.U., nella sua relazione, ha chiarito che il reddito dell'istituto, causato dall'attivit? e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettivit? nazionale, dovrebbe vedere lo State quale principale beneficiario e non gruppi di privati.
II C.T.U. conclude che, per il periodo preso in esame 1996-2003, la sottrazione del reddito di signoraggio in danno alla collettivit? (quota attribuita a soggetti privati dalla Banca d'Italia) pu? determinarsi alla luce dei suddetti criteri e dei prospetti analitici di calcolo riportati nelle relazione peritale, in complessivi ? 87,00 corrispondenti ad un danno medio rilevato per cittadino residente alla data del 31.12.2003.
La somma complessiva che spetta, quindi, all'attore per il titolo dedotto in giudizio ex art. 2033 e 2041 C .C. ? di ? 87,00.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, avv. ____________, definitivamente pronunciando cosi provvede:
a) Accoglie la domanda per i suddetti motivi e condanna la convenuta, anche in via equitativa, a corrispondere all?attore la somma di ? 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) non accoglie la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione;
c) compensa le spese di giudizio in considerazione della novit? della questione trattata;
d) pone le spese di C. T.U. a carico della convenuta soccombente.

Cos? deciso in Lecce, il 15.09.2005
N. 2978/05 Sentenza
N. 3712/04 R. Gen.
N. 5662/05 R. Cron.
N. 800/05 R. Rep.
Kijo
00domenica 2 ottobre 2005 14:56
E' un po' incasinato...

Vediamo come vanno le cose e poi, forse, si puo' mettere su un modulo per le richieste di rimborso (ma a che titolo, poi, non ho capito...)

Chi avrebbe diritto al rimborso?

P.S. La prossima volta controlla i caratteri, che al posto delle lettere accentate ci sono dei "?".
antobrun
00martedì 4 ottobre 2005 12:25
tutti hanno diritto, rimetti il modulo dai!
antobrun
00martedì 4 ottobre 2005 12:26
leggi qui , cè anche il modulo:

www.adusbef.it/
Kijo
00martedì 4 ottobre 2005 19:57

Scritto da: antobrun 04/10/2005 12.25
tutti hanno diritto,



Interessante...



Scritto da: antobrun 04/10/2005 12.25
rimetti il modulo dai!



Ehm.... non capisco... non l'ho mica tolto...
anzi, ora faccio una cosa, visto che sul sito dell'Adusbef la cosa e' spiegata abbastanza bene, copio&incollo qui il modulo.

EDIT: Devo dire che c'e' qualcosa che mi lascia perplesso, ma per ora tengo per me le mie perplessita'.

MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO
______________________



RACCOMANDATA A.R.
Spett.le BANCA D'ITALIA
Via Nazionale, n. 92
(00184) ROMA

e p.c. (lettera semplice –affrancatura 0,45 euro )

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00197 ROMA

Banca Centrale Europea
Postfach 16 03 19
D-60066 Frankfurt am Main

ADUSBEF
Via Farini, 62
OO185 ROMA


OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SOMME ILLEGITTIMAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI “DIRITTO DI SIGNORAGGIO”, ILLECITAMENTE GESTITO.


Io sottoscritto ________________________________, residente in _________________________________

(prov.______) CAP (______) in via _______________________________ n. ____ (tel. _________________),
cittadino italiano e dell'Unione Europea, associato ADUSBEF e rappresentato dal Presidente Elio Lannutti,

INVITO E DIFFIDO
il Vs. Istituto a voler corrispondere al sottoscritto la somma di euro 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del “reddito di signoraggio”, da Voi illegittimamente percepito e distribuito a privati.
La somma di 87 euro (oltre interessi legali) è stata così determinata dal Giudice di Pace di Lecce Cosimo Rochira nel giudizio n. 3712/2004, definito con sentenza n. 2978/05 (www.studiotanza.it), depositata presso la cancelleria in data 26.9.2005 proposto da G. D.G.,associato Adusbef,difeso dall’ Avv. Antonio Tanza del foro di Lecce, contro la Banca Centrale Europea - Banca d'Italia Spa,difesi dagli Avv. M. Perassi, M. Mancini e A. Frisullo. Con tale sentenza, come a Voi ben noto, la Banca d'Italia è stata condannata a risarcire il danno di cui sopra, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Si invia in copia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, alla Banca Centrale Europea e all'Associazione per la tutela dei diritti dei consumatori Adusbef per loro rispettiva e opportuna conoscenza.
Nell'ipotesi di silenzio o riscontro negativo entro 30 giorni dalla data odierna, si procederà all'azione giudiziaria nei confronti del Governatore della Banca d'Italia pro-tempore per il recupero della somma anzidetta.
Con l'auspicio che il Governo (il cui Ministro dell’Economia legge per conoscenza) prenda in considerazione l'illegittimità del c.d. "diritto di Signoraggio", così come gestito oggi, ed il vantaggio ottenuto dalla Banca d’Italia e dalle sue azioniste private che hanno percepito il “reddito da signoraggio” (in esenzione fiscale), in violazione dell'art. 3 ultimo comma dello stesso Statuto della Banca Centrale.
Distinti saluti.
(firma del cittadino)

_______________________
Li______________________

NB: si allega fotocopia del documento di identità valido.

[Modificato da Kijo 04/10/2005 20.00]

antobrun
00lunedì 10 ottobre 2005 22:01
io lo ho spedito!
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